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A maggio 2025 si sono conclusi formalmente i negoziati tra la Svizzera e l'UE sul cosiddetto Pacchetto Svizzera-UE. Anche l'Accordo agricolo del 21 giugno 1999 fa parte di tale pacchetto ed è stato esteso alla sicurezza alimentare.

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Ogni anno tra la Svizzera e l'UE vengono scambiati prodotti agricoli e alimentari per un valore superiore a 16 miliardi di franchi. Al fine di garantirne la sicurezza, proteggere i consumatori da eventuali frodi e ridurre gli ostacoli non tariffari al commercio, è prevista l’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare CH-UE.

Lo spazio comune di sicurezza alimentare, disciplinato da un Protocollo sulla sicurezza alimentare, comprende gli ambiti già contemplati dall'Accordo agricolo, ovvero la salute dei vegetali, gli alimenti per animali, le sementi e il commercio di animali e prodotti di origine animale, comprese le derrate alimentari di origine animale. Si aggiungono ora il commercio di derrate alimentari di origine non animale e l'omologazione dei prodotti fitosanitari. Inoltre, l'Accordo consente alla Svizzera di accedere all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alle rispettive reti UE.

Gli elementi istituzionali si applicano anche al Protocollo sulla sicurezza alimentare. Questo prevede un recepimento dinamico del diritto UE e allo stesso tempo il diritto di partecipare all'elaborazione della futura legislazione UE nell’ambito contemplato dal Protocollo (decision shaping). La collaborazione con l'EFSA e la possibilità di partecipare all'elaborazione della nuova legislazione UE consentono di presentare attivamente le richieste della Svizzera e di sollevare tempestivamente eventuali perplessità.

Oltre alle deroghe previste dall'attuale Accordo agricolo (p.es. divieto di transito per il bestiame), che vengono mantenute o ampliate (OGM), ne sono state negoziate delle nuove, in particolare nel settore della protezione degli animali, e viene mantenuto l'obbligo di indicare il Paese di provenienza delle derrate alimentari commercializzate in Svizzera.

L'Accordo agricolo comprenderà ancora una parte sull’agricoltura che includerà gli allegati già in vigore nell'ambito dell'Accordo attuale relativi alle concessioni tariffarie reciproche nonché al libero scambio nel settore caseario, al commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico, al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi nonché alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Questi allegati non sono stati modificati sul piano del contenuto e saranno applicabili come finora. Essi non sono interessati dal recepimento dinamico del diritto. In caso di controversie relative a tali allegati è previsto il ricorso a un tribunale arbitrale, senza tuttavia coinvolgere la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Eventuali misure compensative nella parte sull’agricoltura sono inoltre possibili soltanto in caso di violazione dell'Accordo agricolo (parte sull’agricoltura e Protocollo sulla sicurezza alimentare) e non, come altrimenti previsto, a causa della violazione di un altro accordo del mercato interno.

La Svizzera e l’UE rimangono autonome nella definizione delle loro politiche agricole. Anche le attuali misure di protezione doganale (incl. dazi e contingenti) restano invariate.

Il 13 giugno 2025 il Consiglio federale ha approvato i testi dell’Accordo frutto dei negoziati e ha avviato una procedura di consultazione in merito che si è conclusa il 31 ottobre 2025 e i cui risultati sono attualmente in fase di valutazione.

Conclusioni:

Protocollo di modifica dell'Accordo agricolo:

  • La sovranità della Svizzera nella politica agricola è garantita.

  • La protezione doganale esistente (incl. dazi e contingenti) resta in vigore.

  • Procedura specifica di composizione delle controversie e protezione contro le misure di compensazione adottate in base a un altro accordo del mercato interno.

Protocollo sulla sicurezza alimentare:

  • Possibilità di contrastare in modo più efficace i rischi nella catena alimentare grazie all’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare nonché all’accesso all’EFSA e ai sistemi di allerta e di cooperazione dell’UE (ACN in collaborazione con RASFF).

  • Stretta collaborazione per quanto concerne le frodi alimentari.

  • Accesso agevolato al mercato dell’UE grazie all’abolizione degli ostacoli non tariffari al commercio.

  • Mantenimento di standard elevati grazie alle deroghe previste nei settori della protezione degli animali e degli OGM.

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